sabato 7 marzo 2009

La riforma del processo civile (2009): i dettagli


In questi giorni sono arrivate numerose visite - tramite motori di ricerca - a questo blog, da parte di persone che cercavano informazioni sulla riforma del processo civile recentemente votata dal Senato (e di cui si è parlato qui).
Per questo motivo - per fornire, cioè, ulteriori dettagli sulla riforma in oggetto -, vi riporto un articolo apparso ieri a pagina 13 su Italia Oggi, firmato da Antonio Ciccia:
“Competenza del giudice di pace.
Al giudice di pace sono affidate le cause di valore fino a 5 mila euro e quelle per i sinistri fino a 20 mila euro. Si tratta di incrementi notevoli (un sostanziale raddoppio della competenza basa). Viene inoltre aggiunta la competenza per materia degli accessori su ritardata erogazione di pensioni e simili.
Competenza per territorio, materia e valore.
Le decisioni sulle questioni preliminari relative alla competenza del giudice si prendono con ordinanza e devono essere risolte all’inizio del processo, che non deve essere un castello costruito sulla carta: da qui termini stretti di preclusione per sollevare l’eccezione.
Procura all’avvocato.
La procura alle liti potrà essere data anche con documento informatico. Inoltre la procura può essere rilasciata anche in calce o a margine della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato.
Spese di vittoria.
Accanto alle spese di soccombenza fanno il loro esordio le spese di vittoria. Che cono accollate a chi vince la causa se ha rifiutato un accordo ragionevole. Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa tempestivamente formulata, il giudice dovrà condannare la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo, salvo la possibilità di compensazione delle spese (ogni parte si paga il suo avvocato) in caso di soccombenza reciproca o ricorrono eccezionali ragioni. Sempre sulle spese, la possibilità di compensazione non è lasciata all’arbitrio del giudice, che deve indicarne esplicitamente le ragioni nella motivazione.
Ricusazione del giudice.
Anche la ricusazione del giudice può essere uno strumento dilatorio; un lieve argine è posto dalla novella che aumenta la sanzione in caso di rigetto della relativa richiesta. Il giudice, con l’ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede alle spese e può condannare la parte (ma non il difensore) che l’ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a 250 euro.
Lite infondata.
Il giudice potrà condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. Non ci sarà bisogno di una richiesta di parte, in quanto il giudice potrà decidere d’ufficio.
Contraddittorio pieno.
Può essere che il giudice rilevi una questione che le parti non hanno discusso; per evitare sorprese agli avvocati il magistrato prima di decidere su una questione che rileva d’ufficio, deve fare discutere le parti, che devono poter difendere i loro clienti anche su quegli argomenti. Peraltro gli avvocati potranno fruire di un regime meno rigoroso delle decadenze e più clemente in materia di rimessione in termini.
Fatti non contestati.
I fatti non contestati possono essere posti a base della decisione: gli avvocati devono fare attenzione a questo effetto indotto dalla mancata dialettica su tutti i punti della controversia.
Pubblicazione della sentenza.
La pubblicazione della sentenza può essere un modo per risarcire il danno e potrà avvenire anche per radio o in siti internet.
Notifiche telematiche.
L’ufficiale giudiziario potrà notificare con i mezzi telematici e con le garanzie della posta elettronica certificata.
Citazione.
L’avviso di rito sulle decadenze da inserire nella citazione deve contenere il riferimento alle preclusioni relative alle eccezioni di incompetenza.
Testimonianza scritta.
Entra nel processo civile la testimonianza scritta con firma autenticata da segretario comunale o cancelliere. La testimonianza scritta può essere acquisita direttamente dal difensore per la conferma di documenti di spesa.
Procedimento sommario.
Viene introdotto il procedimento sommario di cognizione, basato su una istruttoria essenziale e che si conclude con una ordinanza esecutiva. Sarà il giudice a valutare le esigenze istruttoria ridotte all’osso.
Calendario del processo.
All’inizio del processo il giudice fissa il calendario del processo in base alla complessità delle attività. L’obiettivo è quello di predeterminare la durata, anche se sono possibili richieste di proroga, solo per gravi motivi.
Sentenza.
Nella redazione della sentenza il giudice dovrà essere essenziale e limitarsi a dare conto in maniera concisa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con un richiamo a precedenti conformi.
Sinistri.
Non si applicherà più il rito del lavoro (abrogazione articolo 3 legge 102/2006).
Ricorso in cassazione.
Previsto un filtro di ammissibilità per scongiurare impugnazioni temerarie.
Tre deleghe.
Il provvedimento contiene due deleghe: una per la riforma del processo amministrativo e l’altra per la riduzione e semplificazione dei processi civili. In particolare si prevede la riunificazione di tutti i riti previsti dalle leggi speciali (anche il rito societario, con esclusione dei riti fallimentari e in materia di famiglia e minori) in quelli tipici del codice di procedura civile. Con un’altra delega il provvedimento attribuisce al governo la regolamentazione della mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali. Da segnalare tra i criteri quello del dovere dell’avvocato di informare il cliente prima dell’instaurazione del giudizio della possibilità di avvalersi dell’istituto della conciliazione, e di ricorrere agli organismi di conciliazione e quello per cui chi rifiuta la conciliazione rischia di pagare le spese”.

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